Ai sensi dell'art. 1224 c.c. nelle obbligazioni aventi per oggetto somme di
denaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali al tasso previsto
dall'art. 1284 c.c., salvo che sia stata pattuita per iscritto una misura superiore.
Eventuali somme aggiuntive potranno essere pretese dal creditore solo a titolo di
risarcimento del danno. La disposizione di cui sopra è norma generale rispetto a
quanto previsto dall'art. 429 c.p.c. che ha efficacia per i soli crediti di lavoro.
La procedura consente di calcolare gli interessi su un capitale iniziale dato, scegliendo
tra il saggio di interesse legale preimpostato e un tasso di interesse personalizzato.
L'utente può anche scegliere se optare per un tipo di calcolo ad interesse semplice
o ad interesse composto. Sostanzialmente l'utente può, optando per l'interesse composto,
calcolare gli interessi sul capitale, cui annualmente verranno sommati gli interessi
in precedenza calcolati. Per procedere al calcolo è ovviamente necessario individuare
la data di decorrenza e la data di scadenza. Si deve, quindi, individuare per ciascun
anno il tasso (t) da applicare (legale o personalizzato). Per ciascun anno si calcolano
i giorni di differimento (gg).
Sempre per ciascun anno si determinano sul capitale (c) gli interessi maturati (ia)
c * t / 365 * gg = ia
nel caso dell'opzione per il calcolo "interesse semplice" l'importo totale degli
interessi è dato dalla somma degli interessi calcolati per ciascun anno.
Ove si sia scelto il tipo calcolo "interesse composto" si avrà anno
n = c * t /
365 * gg(n) = ia(n)
anno n + 1 = (c + ia(n)) * t / 365 * gg(n + 1) = ia(n + 1)
e così via. Anche in questo caso l'importo totale degli interessi è pari alla somma
degli interessi calcolati per ciascun anno.
La procedura esegue automaticamente i calcoli di cui sopra evidenziando l'importo
totale degli interessi.
Data inizio
Giorni
Data fine
Tipo Calcolo
Interesse Legale
Interesse legale
interesse personalizzato (%)
Interesse
Capitale
€
Indici prezzi al consumo famiglie operai Impiegati
Data inizio
Data fine
Rivalutazione
Informazioni sul calcolo
Questa modalità di calcolo consente di procedere alla rivalutazione
di una somma con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo o con l'indice della scala
mobile a scelta dell'utente. Per procedere al calcolo della rivalutazione con gli
indici ISTAT è necessario individuare tre valori: l'indice del mese di decorrenza
(id), l'indice del mese di scadenza (is) e l'eventuale coefficiente di raccordo
(cr) tra la base del mese di decorrenza e la base del mese di scadenza. Dividendo
l'indice del mese di scadenza per l'indice del mese di decorrenza e moltiplicando
il risultato così ottenuto per il coefficiente di raccordo si ottiene l'indice di
rivalutazione (ir).
is / id * cr = ir
Moltiplicando il capitale iniziale per l'indice
di rivalutazione (ir) si ottiene il capitale rivalutato. Il programma procede automaticamente
ai calcoli di cui sopra evidenziando l'importo totale della rivalutazione.
Indice prezzi al consumo
Indice della scala mobile
Rivalutazione parziale
%
Interessi e rivalutazioni sul valore
nominale del credito
Interessi e rivalutazione con compensazione
sul valore nominale del credito maggior danno
Interessi sul capitale mensilmente
rivalutato
Interessi sul capitale annualmente
rivalutato
Interessi sul capitale interamente
rivalutato
Capitale €
Descrizione titolo
Data inizio
Giorni
Data fine
Informazioni sul Calcolo
Interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro Ai sensi del combinato disposto
dell'ultimo comma dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 delle disposizioni di attuazione
del c.p.c., il giudice che pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme
pecuniarie per crediti di lavoro deve determinare oltre alla misura degli interessi
al tasso legale, anche il maggior danno conseguente alla diminuzione di valore del
credito stesso dal giorno della maturazione del diritto. A tal fine dovrà essere
applicato l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori
dell'industria sino al 31 dicembre 1997 (indice sindacale) e l'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) dal 1⩝ gennaio 1998 ( art.
54, comma 12, L. 449/1997). La materia è stata oggetto di diverse interpretazioni
giurisprudenziali ed interventi sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale.
Ai fini di quanto sopra si è ritenuto opportuno predisporre almeno tre diverse modalità
di calcolo che, a scelta dell'utente, tengano conto dei diversi criteri di volta
in volta adottati.
1)
Interessi sul capitale rivalutato e cumulo di interessi e
rivalutazione Questo criterio realizza un effettivo rapporto di accessorietà tra
capitale ed interessi, nel rispetto del principio della produttività del reddito
non goduto con un concreto adeguamento del capitale iniziale. Secondo una certa
giurisprudenza anche della Suprema Corte, la rivalutazione si deve operare indipendentemente
dalla trimestralità o semestralità degli scatti di contingenza e dalla stessa operatività
della scala mobile, con la conseguenza che la stessa sia riconosciuta anche laddove
il ritardo del debitore non sia superiore al termine di maturazione degli scatti
stessi e che la rivalutazione si calcoli tenendo conto dell'indice rilevato alla
fine del mese di pagamento.
1.a) Calcolo interessi su capitale rivalutato annualmente
Con la modalità di calcolo in argomento è pertanto possibile calcolare l'interesse
legale sulla somma via via rivalutata con rivalutazione annuale. Per l'anno n, dato
il valore nominale del credito (c), l'indice del mese di decorrenza (id), l'indice
del mese di scadenza (is), l'indice del mese di dicembre dell'anno n (is(n)) e l'eventuale
coefficiente di raccordo (cr), si determinerà l'indice di rivalutazione (ir(n))
come segue
is(n) / id * cr = ir(n)
il capitale rivalutato al 31/12 dell'anno n (c(n)) si otterrà moltiplicando il capitale
per l'indice di rivalutazione
c * ir(n) = c(n)
si determineranno, in seguito, gli interessi (i(n)) al tasso (t) sul capitale rivalutato
(c(n)) per i giorni di differimento nell'anno n (gg(n))
c(n) * t / 365 * gg(n) = i(n)
Per l'anno n + 1, dato l'indice del mese di dicembre dell'anno n + 1 (is(n
+ 1)), si determinerà l'indice di rivalutazione (ir(n + 1)) come segue
is(n + 1)
/ id * cr = ir(n + 1)
il capitale rivalutato al 31/12 dell'anno n + 1 (c(n + 1)) si otterrà moltiplicando
il capitale per l'indice di rivalutazione
c * ir(n + 1) = c(n + 1)
si determineranno, in seguito, gli interessi (i(n + 1)) al tasso (t) sul capitale
rivalutato (c(n + 1))
per i giorni di differimento nell'anno n + 1 (gg(n + 1))
c(n + 1) * t / 365 * gg(n) = i(n + 1)
e così via di anno in anno.
1.b)
Calcolo interessi su capitale rivalutato mensilmente Con la modalità di calcolo
in argomento è pertanto possibile calcolare l'interesse legale sulla somma via via
rivalutata con rivalutazione mensile. Dato il valore nominale del credito (c), l'indice
del mese di decorrenza (id), l'indice del mese di scadenza (is), l'indice del mese
m successivo al mese di decorrenza (is(m)) e l'eventuale coefficiente di raccordo
(cr), si determinerà l'indice di rivalutazione (ir(m)) come segue
is(m) / id * cr
= ir(m)
il capitale rivalutato alla fine del mese m (c(m)) si otterrà moltiplicando il capitale
per l'indice di rivalutazione
c * ir(m) = c(m)
si determineranno, in
seguito, gli interessi (i(m)) al tasso (t) sul capitale rivalutato (c(m)) per i
giorni di differimento nel mese m (gg(m))
c(m) * t / 365 * gg(m) = i(m)
Per il secondo
mese successivo a quello di decorrenza m + 1, dato l'indice di tale mese m + 1 (is(m
+ 1)), si determinerà l'indice di rivalutazione (ir(m + 1)) come segue
is(m + 1)
/ id * cr = ir(m + 1)
il capitale rivalutato alla fine del mese m + 1 (c(m + 1))
si otterrà moltiplicando il capitale per l'indice di rivalutazione
c * ir(m + 1) = c(m + 1)
si determineranno, in seguito, gli interessi (i(n + 1)) al tasso (t) sul capitale
rivalutato (c(n + 1)) per i giorni di differimento nell'anno n + 1 (gg(n + 1))
c(m + 1) * t / 365 * gg(m + 1) = i(m + 1)
e così via di mese in mese.
1.c) Calcolo interessi su capitale interamente rivalutato Con la modalità di calcolo
in argomento è possibile calcolare l'interesse legale sulla somma interamente rivalutata.
Dato il valore nominale del credito (c), l'indice del mese di decorrenza (id), l'indice
del mese di scadenza (is) e l'eventuale coefficiente di raccordo (cr), si determinerà
l'indice di rivalutazione (ir) come segue
is / id * cr
= ir
il capitale rivalutato
c2 al termine del periodo di differimento si otterrà moltiplicando il
capitale per l'indice di rivalutazione
c * ir = c2
si determineranno, in seguito, per l'anno
n gli interessi (i(n) al tasso (t) sul capitale rivalutato (c2) per i giorni differimento
(gg(n))
c2 * t / 365 * gg(n) = i(n)
Per l'anno n + 1, si determineranno gli interessi
(i(n + 1)) al tasso (t) sul capitale rivalutato (c2) per i giorni di differimento
(gg(n + 1))
c2 * t / 365 * gg(n + 1) = i(n + 1)
e così via di anno in anno.
2)
Interessi
sul valore nominale del credito e cumulo di interessi e rivalutazione Questa modalità
di calcolo consente la determinazione degli interessi sul valore nominale del credito,
ottenendo come risultato finale un importo pari alla somma degli interessi legali
così calcolati, della rivalutazione e naturalmente del valore nominale del credito
in parola.
3)
Interessi sul valore nominale del credito senza cumulo di interessi
e rivalutazione L'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 escludeva
la cumulabilità di interessi e rivalutazione, richiamando l'art. 16, comma 6, della
L. 30 dicembre 1991, n. 412, dettato in materia di crediti previdenziali. Ne conseguiva
che per i crediti maturati anteriormente al 31 dicembre 1994 continuava ad applicarsi
fino al saldo la disciplina dell'art. 429, comma 3 c.p.c. e quindi il cumulo di
rivalutazione ed interessi. Per i crediti maturati successivamente, invece, si applicava
solo la rivalutazione se il relativo coefficiente era superiore a quello degli interessi
legali, ovvero i soli interessi nel caso inverso. La Corte Costituzionale con sentenza
2 novembre 2000 n. 459 ha rilevato l'illegittimità costituzionale della norma di
cui sopra limitatamente ai rapporti di lavoro privato reintroducendo il cumulo di
interessi e rivalutazione. La procedura consente, in ogni caso, la modalità di calcolo
degli interessi legali sul valore nominale del credito senza cumulare interessi
e rivalutazione, ottenendo quale importo finale la somma del credito iniziale e
del maggior importo tra interessi e rivalutazione.